Ordinanza sindacale n. 70 DEL 30 dicembre 2022- divieto accensione fuochi artificiali capodanno

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Divieto di utilizzo tra il 31.12.2022 e il 01.01.2023 di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali

Data:

30 dicembre 2023

Tempo di lettura:

16 min

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Divieto di utilizzo tra il 31.12.2022 e il 01.01.2023 di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali

Testo completo

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Ordinanza sindacale n.70 del 30/12/2022
Divieto di utilizzo tra il 31.12.2022 e il 01.01.2023 di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.
IL SINDACO
Premesso che l’art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
 
Tenuto conto che:
  • in occasione delle festività di San Silvestro, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell’anno;
  • detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l’uso incontrollato di artifizi pirotecnici e oggetti similari senza l’adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone, degli animali e all’ambiente;
  • il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
  • l’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
  • che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell’aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell’aria stessa;
  • la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;
 
Considerato che il Comune di Maschito non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;
 
Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all’utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari;
 
  • Visti
  • l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
  • la L. n° 281 del 14/08/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
 
ORDINA
Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere quanto segue:
 
Su tutto il territorio comunale è vietato dal 31/12/2022 al 01/01/2023 l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.
 
 
INFORMA
 
Che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50, fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;
 
Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.
 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
 
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
  • affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
  • pubblicata sul sito Internet comunale;
  • trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; Comando di Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri;
 
 
AVVERTE
 
a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 30 dicembre 2022
IL SINDACO
                                        f.to Luigi Rafti

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Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2023, 12:07

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